Oltre il Piano Regolatore Generale 2007 e i vari piani paesaggistici o territoriali della Provincia di Roma e della Regione Lazio, la legge di Stabilità 2014 (ex legge finanziaria, ndr) ha introdotto alcune discipline specifiche per favorire l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi (art. 1, comma 304, legge 147/2013). Questa norma, semplifica le procedure amministrative e prevede precise scansioni temporali.
Qui il link alla Gazzetta Ufficiale per il testo originale della legge 147/2013 articolo 1 commi dal 304 al 206
La nuova normativa si basa sui seguenti principi:
- l’impianto sportivo può essere realizzato su area di proprietà pubblica o privata
- in caso di area pubblica, è oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, con possibilità di ricorrere al project financing
- in caso di aree private, l’intervento è finanziato interamente da privati
- sono ammesse solo le opere strettamente necessarie al funzionamento dell’impianto
- sono consentite cubature a compensazione
- divieto assoluto di costruire case come compensazione
- il procedimento è scandito da precise fasi temporali:
- 90 giorni per la dichiarazione di pubblico interesse
- 120 giorni per l’approvazione del progetto definitivo (180 giorni in caso di necessità di variante urbanistica con il coinvolgimento della Regione)
- in caso di inerzia dei tempi previsti, l’approvazione è rimessa al Consiglio dei Ministri
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